Strumenti personali
Tu sei qui: Home / Modulistica EDILIZIA e AMBIENTE / Pratiche sismiche / INTERVENTI STRUTTURALI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELL’ART.94 ED A SEMPLICE DEPOSITO SISMICO AI SENSI DELL’ART. 93 DEL D.P.R.380/2001 E S.M.I. IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DEL D.L.32/2019;

INTERVENTI STRUTTURALI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELL’ART.94 ED A SEMPLICE DEPOSITO SISMICO AI SENSI DELL’ART. 93 DEL D.P.R.380/2001 E S.M.I. IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DEL D.L.32/2019;

Ai sensi dell’art.94 bis comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Gli interventi “rilevanti” soggetti ad AUTORIZZAZIONE SISMICA così come definiti dall’art.94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. sono:

1.      gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) ed a media sismicità (Zona 2, tra i quali rientra il Comune di Bolano), limitatamente a valori di peak ground acceleration -PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

2.     le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3.     gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 

La suddetta disposizione non si applica a tutti gli interventi definiti di "minore rilevanza" come definiti all’art. 94 bis comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e di seguito elencati, per i quali sussiste comunque l’obbligo di deposito del progetto ai sensi dell’art.93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:

1.     gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g;

2.     le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3.     le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2) comma 1 dell’art.  94 bis del T.U. dell’edilizia;

4.     le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del D.M. 17.01.2018;    

Infine, in deroga a quanto previsto all'art. 94 comma 1 del T.U. dell'Edilizia,  le disposizione di cui al comma 3 dell'art.94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. non si applicano per gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (interventi "privi di rilevanza" come definiti all'art.94 bis. comma 1 lettera c) del D.P.R.380/2001 e s.m.i.);

Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

 

 

Azioni sul documento

« aprile 2024 »
aprile
lumamegivesado
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930