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Scarichi civili non in pubblica fognatura

Modulistica per autorizzazione agli scarichi civili non allacciabili alla p.f.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA/RINNOVO PER GLI SCARICHI DOMESTICI O ASSIMILABILI

1. INQUADRAMENTO GENERALE;

La disciplina degli scarichi costituisce una delle componenti principali della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento ed è regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni- Parte terza.

I pilastri su cui si basa la regolamentazione degli scarichi sono l'obbligo di autorizzazione e il rispetto dei limiti di emissione, fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Al fine di una miglior comprensione di tale disciplina si riporta la definizione di scarico (art. 74 del D.Lgs. 152/2006): "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. [...]"

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2. CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI;

Gli scarichi possono essere suddivisi in funzione della tipologia di acque reflue scaricate o del recapito, parametri in base ai quali sono definiti le tabelle di riferimento con i limiti di legge e la disciplina autorizzatoria.

Gli scarichi possono essere di:

  • acque reflue domestiche -"acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche"
  • acque reflue industriali -"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"
  • acque reflue urbane - "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato"
  • acque reflue assimilate, come definite all'art. 101 comma 7 e 7bis del D.Lgs. 152/2006 o aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (L.R. 29/07 art.3 e allegato A).

Il D.Lgs. 152/2006 inoltre cita le acque di dilavamento per le quali non fornisce però alcuna definizione; la regolamentazione di tali acque è affidata alla Regione che in attuazione ha emanato il Regolamento Regionale n.4/09.

I recapiti ammessi per gli scarichi sono:

  • acque superficiali (corsi d'acqua, acque marino costiere e, nella nostra Regione solo in casi residuali, laghi);
  • suolo e sottosuolo (solo nei limitati casi consentiti);
  • rete fognaria;

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3. NORMATIVA REGIONALE;

Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 152/2006, è arricchito da varie norme regionali alcune antecedenti (e fatte salve per quanto non in contrasto) e altre emanate in attuazione di disposizioni contenute nel decreto:

  • L.R. 12/2017 e ss.mm.ii. Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali;
  • L.R. 43/95 e ss.mm.ii. "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento", che definisce fra l'altro i requisiti delle condotte per i depuratori che scaricano a mare e i limiti per gli scarichi di acque reflue urbane minori di 10.000 AE recapitanti in mare e minori di 2.000 AE recapitanti in corsi d'acqua;
  • L.R. 18/99 e ss.mm.ii. "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";
  • L.R. 20/06 "Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale";
  • L.R. 14/06 "Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle Autorità di Bacino di rilievo regionale ed interregionale";
  • L.R. 30/06 "Disposizioni urgenti in materia ambientale";
  • L.R. 29/07 "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche" definisce i criteri di assimilabilità di competenza regionale;
  • L.R. 39/08 "Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
  • Regolamento Regionale n°4 del 10/07/09 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" (emanato ai sensi della LR 39/08);

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4. REGOLAMENTO DI UTENZA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA NEL COMUNE DI BOLANO

Il Regolamento di utenza servizio idrico integrato per servizio di depurazione e fognatura, ai sensi dell’art.1 dello stesso, ha per oggetto:

a) la classificazione degli scarichi, privati e pubblici, degli insediamenti che recapitano nella pubblica fognatura del Comune di Bolano;

b) la disciplina sia sotto il profilo idraulico, che tecnico costruttivo, che qualitativo e quantitativo di tali scarichi, in funzione della classificazione di cui alla precedente lettera a);

c) l’uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale, ivi compresi gli eventuali impianti di depurazione;

d) le norme per la corretta realizzazione delle reti fognarie e per il coinvolgimento delle acque di scarico, sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate ad essere trasferite nella proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenze di edifici di insediamenti privati;

e) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o di depurazione degli scarichi a monte dell’immissione nelle pubbliche fognature;

f) le prescrizioni e le procedure per attivare scarichi nelle pubbliche fognature da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate;

g) gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura.

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5. ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATI;

Tutti i fabbricati e gli insediamenti di cui ai successivi artt. 7-8-9 del Regolamento di utenza servizio idrico integrato per servizio di depurazione e fognatura (scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili e scarichi di acque reflue industriali) situati all’interno delle aree servite dalla rete fognaria comunale debbono essere collegati ad essa osservando le prescrizioni del sopracitato regolamento e le disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti.

In particolare:

  • Per gli edifici abitabili con scarichi realizzati prima del 1982 è obbligatorio collegarsi alle condotte fognarie pubbliche se la distanza tra l’insediamento di civile abitazione, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma della L.R. 38/82 (misurata dalla colonna fognaria privata più vicina alla condotta pubblica ) e l’asse della pubblica fognatura è inferiore o uguale a m. 150 o se la fognatura pubblica ha una quota non superiore a m. 10 rispetto a quella del punto più basso dell’impianto fognario privato.
  • Per gli edifici abitabili con scarichi realizzati dopo il 1982 è obbligatorio collegarsi alle condotte fognarie pubbliche se la distanza tra l’insediamento di civile abitazione, ai sensi dell’art. 26, della L.R. 43/95 (misurata dalla colonna fognaria privata più vicina alla condotta pubblica ) e l’asse della pubblica fognatura è inferiore o uguale a m. 300 o se la fognatura pubblica ha una quota non superiore a m. 20 rispetto a quella del punto più basso dell’impianto fognario privato.

Gli scarichi non allacciati dovranno essere convogliati nella pubblica fognatura qualora subentrino implicazioni negative sotto il profilo igienico sanitario o qualora venga realizzata nuova condotta e le distanze rientrino nei limiti sopra indicati.

Per gli scarichi degli insediamenti non soggetti all’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura, l’autorizzazione allo scarico è rilasciata dall’Area Urbanistica-Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Bolano, previa istruttoria  da parte dell’Ufficio stesso  e/o da parte dell’ARPAL nel caso di utenze domestiche rilevanti.

Qualora è accertato impossibilità, secondo i casi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento, di scaricare le acque di rifiuto nella fognatura pubblica, il richiedente dovrà, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 16 agosto 1995 n.43 e ai sensi del D.lgs. 152/99 e ss.mm. ed ii., richiedere apposita autorizzazione ambientale all’Area Urbanistica-Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Bolano del Comune di Bolano per l’installazione di fosse biologiche tipo Imhoff e gli altri impianti di depurazione dei reflui domestici e assimilati (degrassatore, filtro batterico aerobico o anaerobico, fitodepurazione, dischi biologici, subirrigazione, ecc.).

Per gli scarichi che non ricadono nell’obbligo d’allaccio alla rete fognaria, sussiste comunque l’obbligo, prima della loro realizzazione di richiedere al Comune l’autorizzazione allo scarico.

Quindi, tutti coloro, che pur non avendo l’obbligo di allacciare gli scarichi alla pubblica fognatura, ma che effettuano comunque scarichi di acque reflue domestiche devono dotarsi di autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione è rilasciata al responsabile (proprietario dell’abitazione e/o titolare dell'attività) dello scarico.

In base alla legge (D. Lgs 152/06) le autorizzazioni allo scarico non sono senza termine di scadenza ma valgono quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo (il modulo di tacito rinnovo è scaricabile nel presente sito del Comune di Bolano).

Inoltre, chiunque voglia o debba attivare uno scarico deve munirsi, oltre che di autorizzazione o nulla osta allo scarico sopracitato, del titolo autorizzativo edilizio per l’esecuzione delle relative opere. Tale autorizzazione/ nulla osta verrà di norma rilasciata, nel caso di nuovi insediamenti, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo relativo al nuovo insediamento da realizzare, risultando la citata documentazione tecnica parte integrante del progetto edilizio dell’insediamento.

Nel caso lo scarico sia stato autorizzato provvisoriamente, il titolare, una volta realizzato l’impianto di trattamento delle acque reflue in conformità all’autorizzazione provvisoria allo scarico, deve comunicare l’attivazione dello scarico e richiedere il rilascio dell’autorizzazione definitiva allo scarico.

Nella richiesta di autorizzazione definitiva dovrà essere allegata anche la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato a quanto autorizzato provvisoriamente, da parte del direttore dei lavori.

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6. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DOMESTICI E ASSIMILABILI (FOSSE IMHOFF)/ RINNOVO;

Il fac-simile delle domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue e assimilabili  è scaricabile nel presente sito del Comune di Bolano (Domanda Autorizzazione allo scarico acque reflue domest. o assim. che non recapitano in p.f.).

Le istanze dovranno essere prodotte in DUPLICE COPIA, di cui una in bollo (bollo da 16,00 applicata su una domanda che dovrà essere protocollata allo S.U.E. del Comune di Bolano (SP)).

Inoltre alle domande relative all’autorizzazione agli scarichi, dovranno essere allegata tutta  la documentazione indicata al punto 8.

Il modulo per il tacito rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche ex art.21 della L.R. 12/2017 è scaricabile nel presente sito del Comune di Bolano (Tacito rinnovo autorizzazione allo scarico acque reflue domest. o assim.).

Anche la comunicazione di rinnovo dovrà essere prodotta in DUPLICE COPIA e dovrà essere protocollata allo S.U.E. del Comune di Bolano (SP).

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7. VERSAMENTO PER I DIRITTI DI SEGRETERIA;

Per le istanze di autorizzazioni agli scarichi, dovranno essere versati i seguenti diritti di segreteria:

  • 75 € nel caso di DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA’;

Il versamento deve essere effettuato con causale “diritti di segreteria- autorizzazione ambientale allo scarico”

  • Si precisa che viene richiesto parere all'ARPAL, pertanto devono essere versati direttamente ad ARPAL anche i diritti istruttori previsti, secondo il tariffario vigente con la seguente prestazione: OO.01.005 - Accertamenti tecnici per rilascio autorizzazione per scarichi domestici non recapitanti in pubblica fognatura - 202,58 €

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8. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE ALLEGATA ALL’ISTANZA;

DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE ALLEGATA   ALL’ISTANZA

1

Copia della ricevuta di versamento delle spese di istruttoria relative al rilascio   dell’autorizzazione allo scarico;

2

Stralcio planimetrico CTR 1:5.000 con relativo numero, riportante:

  • l’insediamento;  
  • il punto di scarico;  
  • l’ubicazione dell’impianto di depurazione;

N.b.   E’ necessario individuare l’eventuale esistenza di pozzi di attingimento,   sorgenti o derivazioni idriche nel raggio di 500 metri dal punto finale di   scarico e comunque da tutta la tubazione che convoglia le acque reflue   (compresi eventuali sistemi di dispersione). È inoltre necessario indicare il   tracciato della fognatura comunale più vicina nel raggio di 500 metri.

Nel caso non sia disponibile il CTR è possibile fornire tali informazioni direttamente sulla planimetria.

3

Estratto di mappa catastale del fabbricato e dei terreni interessati dall’impianto;

4

Progetto dettagliato delle opere da eseguirsi, debitamente firmato dal richiedente e   da un professionista abilitato ai sensi di legge.

Nella planimetria di progetto dovranno essere indicati:

  • fabbricati (la Imhoff deve distare almeno 1 metro dai muri di cinta – Delib. CITAI 4 febbraio 1977);
  • la rete delle acque nere, con l’indicazione di:  

              -   impianto di depurazione 

              -   pozzetti d’ispezione a monte e a valle dello stesso  

              -   punto di scarico finale;  

  • la rete delle acque meteoriche con l’indicazione del punto di scarico finale;
  • le condotte dell’acqua potabile ed eventuali serbatoi (nel caso di scarico sul suolo, con dispersione mediante trincea drenante, vi deve essere una distanza minima di 30 metri tra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile);
  •   eventuali pozzi di attingimento, sorgenti o derivazioni idriche;

5

Documentazione fotografica relativa al punto in cui sarà posizionato lo scarico, che illustri chiaramente il corpo recettore dello scarico e il punto di sbocco della condotta (presente o prevista);

6

Indicazione del modello di impianto scelto e relativa scheda tecnica del fornitore;

7

Relazione tecnica;

8

Nell’eventualità che il recapito finale o la condotta, anche solo parzialmente, ricada su terreno di proprietà altrui, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del proprietario del terreno interessato che ne attesti l’assenso;

9  

Copia di documento d’identità del richiedente;

 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA NEL CASO DI SCARICO   AL SUOLO

10

Dichiarazione di un geologo o altro professionista abilitato, che garantisca la sussistenza di alcuni essenziali elementi per il corretto e sicuro funzionamento dell’impianto di dispersione dello scarico in relazione all’area specificamente individuata, ed in particolare:

  • adeguate caratteristiche di assorbimento del refluo da parte del terreno al fine di evitare la formazione di eventuali fenomeni di ristagno d’acqua con conseguenti impaludamenti;
  • adeguate garanzie in merito alla stabilità dei versanti interessati dallo scarico, tenuto conto delle pendenze del terreno;
  • il valore del coefficiente di permeabilità del terreno, calcolato con idonea prova di permeabilità, da cui si ricava il coefficiente di dimensionamento per la condotta disperdente, in funzione del numero degli abitanti equivalenti; 
  • se l’area interessata all’impianto ricade in aree evidenziate nelle Carte degli interventi del Piano di Bacino e nel caso precisare quale/quali;
  • congrue distanze dalle fonti di approvvigionamento idrico, falde, pozzi di attingimento, ed ogni altra entità ritenuta rilevante al fine della progettazione, nel rispetto delle medesime dichiarate come minime ai termini di legge. Nel caso tale distanza sia inferiore a 500 metri , è necessario dichiarare che lo scarico e la tubatura delle acque reflue restano comunque al di fuori dei limiti dell’area di salvaguardia come definita dal Comune competente. Nel caso in cui il Comune o altra autorità non abbia provveduto all’individuazione specifica dei limiti dell’area di salvaguardia, deve essere effettuato uno studio geologico specifico che escluda la possibilità di rischi per la salute pubblica;
  • che lo scarico non ricada in zone carsiche, alluvionali o soggette a vincolo idrogeologico, in caso contrario infatti è necessaria la relazione;

RELAZIONE GEOLOGICA

11

È necessaria una relazione tecnica geologica che garantisca gli elementi sopraccitati, nell’ambito di un inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico del sito, esteso ad un intorno significativo dell’impianto, nei seguenti casi:  

  1. se si tratta di zona carsica;
  2. se l’area è posta in zona di piana alluvionale;
  3. nei casi in cui la normativa non prevedrebbe uno scarico al suolo (zone soggette a vincolo idrogeologico;

Il geologo dovrà verificare attraverso indagini e studi specifici, completi di eventuali prove   e campionamenti, nel caso 1 che il punto di scarico non interferisca con il circuito carsico, nel caso 2 le caratteristiche granulometriche dei terreni   alluvionali e la soggiacenza della falda nonché le condizioni di inondabilità   indicate nel Piano di Bacino, nel caso 3 che l’opera non incida negativamente   sulle aree sottoposte a vincolo;

 

 N.b. Per la redazione degli elaborati di progetto sopraelencati, fare riferimento alle sopra allegate “LINEE GUIDA PER L’ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE” di ARPAL

 

 

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